Agevolazioni fiscali "prima casa" seconda pertinenza

STUDIO PANTANELLA – CALIFANO

Associazione tra Professionisti 

                                                                                                       Roma, 25 ottobre 2010

Circolare n. 27/2010

Prot. 162/10 

Oggetto: Agevolazioni fiscali “prima casa”: seconda pertinenza. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

      Informiamo che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 94/E del 05 ottobre scorso, è nuovamente intervenuta sulla questione delle agevolazioni “prima casa” in presenza di due pertinenze classificate nella stessa categoria (si trattava, nel caso, di una abitazione con due autorimesse, classificate C6).

      La questione – riguardante l’aliquota iva applicabile alla seconda pertinenza di un immobile abitativo oggetto di agevolazione “prima casa” – era già stata affrontata dall’Agenzia nel 2007 e risolta con la risoluzione n. 139/E del 20 giugno di quell’anno, ma i difformi comportamenti delle diverse sedi dell’Agenzia hanno indotto proprio uno degli Uffici periferici a risollevare la questione, proponendo una apposita istanza alla Direzione Centrale.

      L’Ufficio, nella propria istanza, aveva espresso l’avviso che, ove non si tratti di casi particolari (pertinenza porzione di fabbricato a prevalente destinazione abitativa, parcheggio realizzato ai sensi del c.d. “legge Tognoli”  (L.122/1989), porzione di fabbricato ceduta dall’impresa che ha effettuato interventi di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione ai sensi della legge 457/1978) l’aliquota applicabile deve essere quella ordinaria del 20%.

      Il problema si pone in quanto, come è noto, il terzo comma della nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1986), consente di estendere le agevolazioni prima casa alle pertinenze dell’immobile abitativo, acquistato in regime agevolato, purchè le stesse siano classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 e limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria.

      Nella risposta, la Direzione dell’Agenzia ha richiamato la circolare n. 12 del 2007 e la risoluzione 139 dello stesso anno, ricordando che l’Amministrazione finanziaria ha a suo tempo precisato che la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale, consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale. I fabbricati strumentali per natura, che costituiscono pertinenze di immobili abitativi, acquistano pertanto, per attrazione, la natura di immobile abitativo. Una volta riconosciuta alla pertinenza la qualificabilità come immobile abitativo, si deve comunque escludere che alla cessione della seconda pertinenza possa applicarsi l’aliquota del 4 per cento, atteso che la normativa sulla prima casa consente di agevolare una sola pertinenza per ciascuna categoria e la stessa deve essere trattata come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa. Ove la cessione avvenga in regime di imponibilità IVA è, quindi, applicabile l’aliquota agevolata del 10 per cento prevista dal n. 127-undecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

      Cordiali saluti.

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