IL PIANO CASA DELL'EMILIA ROMAGNA

Ampliamenti
L'aumento di superficie si potrà effettuare sugli edifici monofamiliari, bifamiliari o di altro tipo, comunque fino a 350 metri quadrati di superficie utile lorda.
L'ampliamento "base" sarà del 20%, fino a 70 metri quadrati, solo se, solo nella parte da ampliare, saranno rispettati i requisiti di prestazione energetica previsti dalla delibera assembleare 156/2008 (allegato 2). Dovranno essere adeguati a quella normativa anche gli impianti energetici (cioè le caldaie) dell'edificio originario. Inoltre, l'ampliamento è condizionato alla valutazione della sicurezza e, se necessario, all'adeguamento sismico dell'intera costruzione.
C'è però anche la possibilità di un ampliamento "premium", del 35% della superficie, fino a 130 metri quadrati. Per ottenerlo bisognerà applicare i requisiti di prestazione energetica in tutto l'edificio e non solo sulla parte ampliata. In alternativa, nei comuni classificati a media sismicità, il super-bonus sarà concesso se si mettono a norma gli edifici realizzati prima della classificazione stessa.
Gli interventi si possono effettuare se gli strumenti urbanistici consentono interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e urbanistica sugli edifici.

Demolizione e ricostruzione
Gli edifici possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento fino al 35% della superficie utile lorda.
La quota massima di ampliamento si estende fino al 50% se si interviene con la delocalizzazione di edifici incongrui oppure collocati in zone di tutela, in ambiti a rischio o in aree demaniali, aventi destinazione pubblica.
A seguito degli interventi devono essere raggiunti i livelli minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti previsti dalla delibera assembleare 156/2008, aumentati almeno del 25 per cento.
Sarà possibile demolire e ricostruire anche se all'interno dell'edificio sono presenti unità immobiliari non residenziali (come i negozi), la cui quota non può essere comunque superiore al 30% della superficie utile lorda di tutto l'edificio. La parte non residenziale non viene conteggiata ai fini dell'ampliamento e non può essere aumentata.

Titoli e limitazioni
Il titolo abilitativo richiesto sarà la Dia e i contributi di costruzione saranno dovuti, anche se trovano applicazione i casi di riduzione ed esonero previsti dall'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 2002.
Si possono creare nuove unità immobiliari solo se quelle nuove abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 50 metri quadrati e siano destinate per almeno 10 anni alla locazione a canone calmierato.
Gli edifici condonati seguono le stesse regole delle abitazioni in regola. Per quelli abusivi le possibilità sono due: se entro il 31 marzo 2009 non si sono conclusi i processi sanzionatori o c'è stato un ordine di demolizione, non si potrà accedere alla procedura del "piano casa". Se invece al 31 marzo 2009 sia stata applicata e versata una sanzione pecuniaria (invece dell'ordine di demolizione), si potrà ampliare la casa, ma le parti abusive saranno decurtate dall'ampliamento. Se, quindi, si ha una casa di 300 metri quadrati di cui 50 abusivi, all'ampliamento di 60 metri quadrati (il 20% di 300) andranno sottratti i 50 metri quadrati abusivi e l'aumento ammesso sarà soltanto di 10 metri quadrati.
La lista delle zone nelle quale gli edifici sono esclusi dagli interventi è lunga: centri storici; zone a tutela naturalistica; parchi e riserve naturali escluse le zone "D"; demanio statale, regionale, provinciale e comunale; aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta; zone a rischio idrogeologico molto elevato; abitati da trasferire e da consolidare; aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, se non compatibili con il dm 9 maggio 2001.
I Comuni avranno comunque la possibilità entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di escludere l'applicabilità delle norme, in relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, o di stabilire limiti differenziati.

Deroghe
Rispetto agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e ai regolamenti edilizi, nei lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione non si applicano i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati. Bisogna invece sempre rispettare la distanza minima dai confini e dagli edifici, l'altezza massima dei fabbricati e i limiti inderogabili di densità edilizia. Vanno inoltre sempre rispettate le disposizioni del codice civile.

13 luglio 2009

Fonte dell'articolo Sole 24 Ore
Autore dell' articolo Fabrizio Patti

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